1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:
a) garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei;
b) tutelare gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale;
c) valorizzare l'organizzazione delle professioni, quale risorsa prioritaria dell'economia della conoscenza;
d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
e) garantire i cittadini assicurando la qualità, la deontologia, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;
f) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;
g) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale nell'interesse dei cittadini.